Si riportano di seguito le principali novità per il sistema scolastico conseguenti all’entrata in vigore del D.L. n. 24 del 24 marzo 2022, contenente Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
Si riportano di seguito le principali novità per il sistema scolastico conseguenti all’entrata in vigore del D.L. n. 24 del 24 marzo 2022, contenente Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di
emergenza.
REGOLE GENERALI DI SICUREZZA:
• A far data dal 1° aprile 2022 le persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento adottato dai Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali conseguente all’esito positivo di un test antigenico rapido o molecolare per SARS-CoV-2 devono osservare il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all’accertamento della guarigione.
• A far data dal 1° aprile 2022 viene modificata la gestione delle persone definite come “contatti stretti” dei casi confermati positivi al SARS-CoV-2 per i quali non si applicheranno più le pregresse disposizioni in materia di quarantena fiduciaria bensì si applicherà il regime di autosorveglianza per tutte le fattispecie contemplate dalle circolari del Ministero della Salute.
• Il regime dell’autosorveglianza consiste nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
In tutte le Istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo:
• Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto indossata durante le attività sportive.
• È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
• Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.
• Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.
• Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto ‘base’ (vaccinazione, guarigione o test).
GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ
Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia
• In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.
• In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale
• In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.
• In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione
LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno.
La richiesta, con allegata certificazione medica, va inviata all’indirizzo di posta elettronica della scuola: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE
Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante “l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al
differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale”. In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica, senza possibilità di lavorare in classe con gli alunni.
Il personale ATA inadempiente all’obbligo vaccinale può essere adibito allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.